Art. 6.

      1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo di Catanzaro e presso gli altri organi dello Stato e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui all' articolo 1, comma 2, sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici della provincia di Lamezia Terme.